Nuove disposizioni sull’orario di lavoro degli autotrasportatori
Con il Decreto Lgs. n.234 del 19 novembre 2007 sono state emanate nuove disposizioni le nuove disposizioni che regolamentano l’orario di lavoro degli autotrasportatori. Le nuove norme si applicano con decorrenza immediata i lavoratori dipendenti di imprese comunitarie, mentre per i lavoratori autonomi l’entrata in vigore è fissata al 23 marzo 2009. Il decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva europea n.2002/15/CE del Consiglio, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale.
In breve, il decreto prescrive che la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, mentre la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
Gli autotrasportatori non possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio che, deve essere non inferiore a 30 minuti (se l’orario di lavoro è compreso tra le 6 e le 9 ore); se invece il lavoro supera le 9 ore i riposi devono avere una durata di almeno 45 minuti. I riposi intermedi, precisa il decreto, possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. In caso di lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.
Nel caso di prestazioni lavorative svolte per conto di più datori di lavoro, la durata è calcolata come somma di tutte le ore di lavoro effettuate. In tal caso ogni datore di lavoro é obbligato a chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.
DECRETO LEGISLATIVO del 19 novembre 2007 n. 234 |