Novità sulla vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti
Dal 13 febbraio 2008, i registri di carico e scarico delle imprese che trasportano e producono rifiuti dovranno essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente competente (art. 190 c.6 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall’art. 2 c.24-bis del D.Lgs. 4/2008). I registri già in uso e regolarmente vidimati in precedenza dall’Agenzia delle Entrate, potranno continuare ad essere utilizzati. I registri già in uso ma non vidimati non potranno essere più utilizzati: in questo caso, occorrerà presentare alla Camera di Commercio nuovi registri da numerare e vidimare. Per la numerazione e vidimazione di ogni registro dovrà essere corrisposto il diritto di segreteria di euro 30,00 indipendentemente dal numero di pagine. Rimangono esclusi dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico i produttori iniziali con un numero di dipendenti non superiore a 10 (limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi) e le imprese di cui all’art. 212 comma 8 che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. |