In vigore il nuovo “Regolamento per l’installazione degli impianti”. Abrogata la Legge 46/90 e il D.P.R. 447/91.
Il 27 marzo 2008 é entrato in vigore il D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento […] recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici." e da tale data risultano abrogati il regolamento di cui al D.P.R. n.447/1991, gli articoli dal 107 al 121 del testo unico di cui al D.P.R. n 380/2001 (Capo V contenente le Norme per la sicurezza degli impianti), e la Legge 5 marzo 1990, n.46, (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento). Il decreto si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi e delle relative pertinenze.
All’articolo 5 del regolamento viene precisato che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti precedentemente indicati, con esclusione degli impianti indicati alla precedente lettera f), deve essere sempre redatto un progetto ad opera di un professionista iscritto agli albi professionali. Nei casi più semplici, individuati dall’art.5, il progetto può essere redatto anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice secondo le modalità di cui all’art.7 c.2. Cambia anche il modello da utilizzare per il rilascio della dichiarazione di conformità, riportato negli allegati al Decreto. |
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