Comunicazione nominativi RLS. Cosa cambia con il decreto correttivo.
Ricordiamo che il D.Lgs.81/2008 (art.18, c.1, lett.aa), impone a tutti i datori di lavoro di comunicare all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 106/2009 il suddetto art.18 ha subito delle significative modifiche; vediamo quali: – la comunicazione non avrà più cadenza annuale ma andrà effettuata solo in caso di nuova elezione del RLS; – relativamente al settore marittimo la comunicazione va trasmessa all’IPSEMA; – la comunicazione va effettuata esclusivamente per via telematica; – in fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; – la violazione dell’adempimento é punita con un’ammenda da 50 a 300 euro (anzicché i precedenti 500 €). Alla luce delle suddette modifiche, gli adempimenti a carico dei datori di lavoro possono essere così riassunti: Infine, i datori di lavoro del settore marittimo ldovranno effettuare la comunicazione all’IPSEMA seguendo le istruzioni operative contenute nella Circolare del 07/08/09.
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(26-08-2009) |