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Zona Industriale
C/da S.Benedetto 92100, Agrigento tel. 0922 449815 fax 0922 691182 info@iseaingegneria.it |
Corso di aggiornamento per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP
ISEA engineering S.r.l.
comunica che sono aperte le iscrizioni per il corso di Aggiornamento per datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione per aziende a rischio basso che si svolgerà dal 28 GENNAIO 2019
Come indica il Decreto Legislativo 81/08, ogni azienda ha l’obbligo di prevedere una figura che ricopra il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il datore di lavoro può, in alcuni casi, rivestire lui stesso la figura effettuando un apposito corso di formazione.
Con l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 è stato stabilito l’obbligo per il datore di lavoro che ha assunto l’incarico di RSPP di seguire un corso di aggiornamento.
Prossimi corsi inprogramma...

Aggiornamento addetti e coordinatori amianto

CORSI DI FORMAZIONE per operatori e coordinatori delle bonifiche di AMIANTO
Prossimi corsi in programma per i Coordinatori e Addetti alla bonifica di amianto
Consulenza in materia di Privacy in attuazione al Regolamento 679/2016

Nuove disposizioni in materia di tutela della privacy

Formazione Generale e Specifica
Organizza per i tuoi lavoratori il corso di
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Formazione Generale e Specifica per i Lavoratori |
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ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori. Il corso è strutturato in una "Formazione Generale" uguale per tutti i lavoratori e in una "Formazione Specifica" che dipende dal codice Ateco a cui appartiene l’azienda. Ricordiamo che la mancata formazione è sanzionata con arresto o ammenda. |
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Per info su iscrizioni e costi contattateci allo 0922 449815
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PES PAV PEI

A settembre...
Informa che sono che sono in programma i seguenti corsi
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Corso per Addetti e Coordinatori alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti contenenti amianto |
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14 settembre 2018 |
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Corso per Addetti all’uso dei Carrelli Elevatori |
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17 settembre 2018 |
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Aggiornamento per Addetti e coordinatori alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti contenenti amianto |
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18 settembre 2018 |
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Corso per addetti Antincendio |
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20 settembre 2018 |
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Aggiornamento Autogrù |
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27 settembre 2018 |
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Corso per addetti al primo soccorso aziendale |
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01 ottobre 2018 |
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Aggiornamento per Datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione AZIENDE RISCHIO BASSO |
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02 ottobre 2018 |
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Aggiornamento addetti al primo soccorso aziendale |
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15 ottobre 2018 |
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Per maggiori informazioni chiama lo 0922/449815 o visita il nostro sito www.iseaingegneria.it |
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
E' arrivata la piattaforma E-learning di ISEA engineering
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Prossimi corsi in programma...
Corsi di formazione in programma |
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ISEA engineering S.r.l. comunica che sono in programma i seguenti corsi formazione
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Corso di aggiornamento Operatori e Coordinatori per la bonifica di amianto
ISEA comunica che a Gennaio si terrà
il corso di aggiornamento per operatore e per responsabile tecnico (coordinatore) delle attività di bonifica di amianto.
Il corso ha una durata di 8 ore
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Al termine del corso, previo il superamento di un esame finale, i partecipanti potranno aggiornare l'attestato di abilitazione che permetterà lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dei cantieri di bonifica dell'amianto.
Per richiedere la partecipazione al corso potete scaricare l'apposito modulo di iscrizione ed inviarla ai nostri uffici al fax 0922.449815 o all'indirizzo e-mail formazione@iseaingegneria.it |
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CORSI DI FORMAZIONE per operatori e coordinatori delle bonifiche di AMIANTO
ISEA comunica il 19 Gennaio 2018 avrà inizio
il corso per operatore e per responsabile tecnico (coordinatore) delle attività di bonifica di amianto.
I corsi hanno una durata di 30 ore per gli operatori e di 50 ore per i responsabili tecnici.
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Al termine del corso, previo il superamento di un esame finale, i partecipanti conseguiranno un attestato di abilitazione che permetterà lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dei cantieri di bonifica dell'amianto.
Per richiedere la partecipazione al corso potete scaricare l'apposito modulo di iscrizione ed inviarla ai nostri uffici al fax 0922.449815 o all'indirizzo e-mail formazione@iseaingegneria.it |
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Corso di aggiornamento per datori di lavoro che svolgono il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
ISEA engineering S.r.l.
comunica
che sono aperte le iscrizioni per il corso di Aggiornamento per datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione per aziende a rischio alto che si svolgerà dal 18 gennaio 2018
Come indica il Decreto Legislativo 81/08, ogni azienda ha l’obbligo di prevedere una figura che ricopra il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il datore di lavoro può, in alcuni casi, rivestire lui stesso la figura effettuando un apposito corso di formazione.
Con l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 è stato stabilito l’obbligo per il datore di lavoro che ha assunto l’incarico di RSPP di seguire un corso di aggiornamento.
Corso per addetti antincendio
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Addetti alla segnaletica stradale
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Corso di formazione per addetti alla segnaletica stradale 16 ottobre 2017 |
Corso di formazione
per operatori e preposti addetti alle pianificazione, controllo e apposizione
della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano
in presenza di traffico veicolare
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La norma introduce, inoltre, l'obbligo a carico del Datore di Lavoro di fornire una formazione specifica ai lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica stradale e ai preposti incaricati di gestire operativamente le attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica. Il Decreto prevede un percorso formativo strutturato in tre moduli (giuridico normativo, tecnico e pratico) della durata complessiva di 8 ore per i lavoratori e 12 ore per preposti. Per info chiama lo 0922 449815 |
Corso di Richiamo per alimentaristi
ISEA engineering s.r.l. organizza ad Ottobre il Corso di Formazione per |
Operatori Alimentaristi di Richiamo durata 6 ore |
Costituisce obbligo formativo per i responsabili e gli operatori del settore alimentare che svolgono le attività di produzione, preparazione, manipolazione e vendita di prodotti alimentari l’obbligo di corsi formativi |
Per info |
0922 449815 formazione@iseaingegneria.it
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Modelli semplificati per la redazione del POS e del PSC
Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano
operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del
fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.
Decreto interministeriale 9 settembre 2014
Fonte: Ministero del lavoro(12 set 14)
Emanato il nuovo regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Con Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 (in G.U. 23 agosto 2014, n. 195) il Ministero dell'ambiente ha emanato il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. Il regolamento sarà vigente dal 7 settembre prossimo.Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.
(24-08-14)
La Regione Siciliana approva le norme per la tutela dai rischi derivanti dall'amianto
Nella GURS del 09 maggio é stata pubblicata la LEGGE 29 aprile 2014, n.10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”. La norma apre la strada alle ridefinizione del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (c.d. Piano Regionale Aminato) approvato con D.P.R. del 27.12.1995 ma, di fatto, mai applicato. Obiettivi della legge: a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione; b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto; c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall’esposizione alle fibre di amianto; d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati; e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione; f) l'eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale. |
L'impegno di spesa previsto é di circa 21 milioni di euro
di cui dieci milioni per la realizzazione di un impianto di
trasformazione dell’amianto e altri dieci milioni per gli interventi di
bonifica, mentre un milione di euro sarà a disposizione dei Comuni per
gli interventi di prevenzione.
La legge entrerà in vigore il giorno stesso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, ma per renderla pienamente esecutiva saranno
necessari una serie di provvedimenti a carico dell'amministrazione
regionale, dell’A.R.P.A., delle ASP e degli enti locali.
Nei prossimi giorni pubblicheremo su questo sito ulteriori approfondimenti. (10-05-2014) |
Protezione contro i fulmini
Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione,
eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come
richiesto dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal
01.03.2013 la nuova norma CEI EN 62305-2.
Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata
effettuata secondo le norme precedenti, “il datore di lavoro dovrà compiere
nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se
necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a
ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla
norma”.
Fonte: INAIL (07-01-14)
Rifiuti: Sistri operativo da ottobre per i gestori di rifiuti pericolosi
“L’obiettivo del provvedimento – ha dichiarato il ministro
Orlando - è una significativa semplificazione del sistema che
partirà con alcune incisive modifiche alla disciplina di
regolamento, in una prospettiva di riduzione progressiva dei
costi per gli utenti, senza intaccare il necessario meccanismo
di controllo”.
La semplificazione principale dell’intervento normativo consiste
nel circoscrivere il Sistri solo ai produttori e ai gestori di
rifiuti pericolosi.
Quanto all’operatività del sistema, si prevede, anzitutto che
alla data del 1° ottobre 2013 il sistema partirà solo per i
gestori di rifiuti pericolosi e non anche per i produttori degli
stessi. Dai 70 mila previsti, il sistema interesserà così alla
sua partenza i 17 mila utenti che trattano i rifiuti a maggior
rischio.
Per i produttori di rifiuti pericolosi il Sistri partirà invece
il 3 marzo 2014 al fine di consentire ulteriori semplificazioni,
con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data
le semplificazioni non saranno operative.
Per gli enti e le imprese intermediarie di rifiuti non
pericolosi si mantiene per ora il sistema dei registri cartacei,
demandando ad un decreto ministeriale da adottarsi entro il 3
marzo 2014 la individuazione di ulteriori categorie tenute ad
aderire.
La norma prevede inoltre una semplificazione periodica del
sistema, che andrà fatta tenendo conto delle esigenze
manifestate dagli utenti e della evoluzione tecnologica.
Non sono previsti inoltre nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
La normativa prevede al contempo che l’abbassamento dei
contributi da parte degli utenti sia direttamente correlato alla
riduzione dei costi conseguita dalla società concessionaria.
In sede di prima applicazione della disciplina si prevede una
moratoria dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni
meramente formali.
Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro - Pubblicata la legge 9 agosto 2013, n.98
Con
legge 9 agosto 2013, n.98, pubblicata sulla G.U. n.194 del 20 agosto
2013 (S.O. n.63), viene convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
Con
riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81), il decreto legge n. 21 giugno
2013, n.69, contiene, in particolare, numerose misure volte alla
semplificazione di adempimenti formali (art. 32 del d.l. 21 giugno 2013,
n. 69) con riferimento, tra le altre, alle tematiche inerenti alla
gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, all’uso delle
attrezzature di lavoro e alle misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili.
Legge 9 agosto 2013, n. 98 (formato .pdf 10, 6 Mb)
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (formato .pdf 9, 42 Mb)
3 settembre 2013
Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
CAMBIA IL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI
Tra le principali novità, la revisione dell’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (ALLEGATO 1), che vengono distinte in tre categorie A, B e C, in relazione alle caratteristiche di rischio dell’attività.
Modificata la tessera di riconoscimento per i lavoratori in regime di appalto
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, é stata pubblicata la Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
Un importante novità è inserita all'articolo 5 che di fatto modifica l'art.18, c.1, lett.u), del D.Lgs. 81/2008, stabilendo che la tessera di riconoscimento dei lavoratori deve riportare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall'articolo 21, c.1, lett.c), del D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
Il provvedimento entra in vigore il 7 settembre 2010.
(01 set 2010)
Nuova DIRETTIVA MACCHINE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010, n. 41 (S.O. n. 36) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, con il quale il Governo ha recepito la Direttiva Europea n.2006/42/CE. Con la pubblicazione del decreto viene abrogato il D.P.R. n. 459/1996 (a meno dell'art. 11, commi 1 e 3) e vengono introdotte rilevanti novità nel settore delle macchine e degli ascensori.
(22-02-2010)
Prevenzione dell'influenza nei luoghi di lavoro
Il Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali ha realizzato un
documento con le informazioni utili a prevenire la trasmissione del virus
dell’influenza nei luoghi di lavoro. In particolare il documento è rivolto a
datori di lavoro, dirigenti e dipendenti e illustra la gestione post esposizione
dei dipendenti in ambiente di lavoro.
Il documento ricorda che al fine di prevenire i rischi di trasmissione
dell'influenza (pandemica o stagionale) è fondamentale il rispetto di
elementari norme igieniche quali l’igiene delle mani e l’adozione di
comportamenti di buona educazione igienica per limitare le occasioni di
contagio attraverso starnuti o colpi di tosse.
Viene ricordato altresì che:
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Comunicazione nominativi RLS. Cosa cambia con il decreto correttivo.
Ricordiamo che il D.Lgs.81/2008 (art.18, c.1, lett.aa), impone a tutti i datori di lavoro di
comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS).
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 106/2009 il suddetto art.18 ha subito delle significative modifiche; vediamo quali: - la comunicazione non avrà più cadenza annuale ma andrà effettuata solo in caso di nuova elezione del RLS; - relativamente al settore marittimo la comunicazione va trasmessa all'IPSEMA; - la comunicazione va effettuata esclusivamente per via telematica; - in fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; - la violazione dell'adempimento é punita con un'ammenda da 50 a 300 euro (anzicché i precedenti 500 €). Alla luce delle suddette modifiche, gli adempimenti a carico dei datori di lavoro possono essere così riassunti: - i datori di lavoro che NON hanno ancora effettuato la comunicazione devono segnalare il nominativo del RLS attualmente in carica, seguendo le nuove istruzioni operative fornite dall'INAIL con la CIRCOLARE n.43 del 25 agosto 2009. - i datori di lavoro che hanno già effettuato la comunicazione seguendo le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL n.11 del 12 marzo 2009, non devono fare alcunché, se non nel caso in cui, nel periodo successivo alla comunicazione, sia stato eletto o designato un nuovo RLS; in quest'ultimo caso la comunicazione va effettuata nuovamente seguendo le istruzioni operative di cui alla CIRCOLARE n.43 del 25 agosto 2009. - Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello già segnalato. Infine, i datori di lavoro del settore marittimo ldovranno effettuare la comunicazione all'IPSEMA seguendo le istruzioni operative contenute nella Circolare del 07/08/09. |
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(26-08-2009) |
Pubblicato il Decreto correttivo del Testo unico sulla sicurezza
E' stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.180 del 05.08.2009, il DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n.106 recante le Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Il provvedimento entrerà in vigore il 20/08/09.
Tra le principali novità segnaliamo:
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(06-08-09) |
Nessuna ulteriore proroga per i principali adempimenti previsti con scadenza 16 Maggio 2009, per cui da oggi sono pienamente in vigore gli obblighi relativi a:
Slitta invece al 16 agosto la data ultima per comunicare all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) in carica al 31.12.08.
Rinviato anche l'obbligo di comunicare all'Inail gli infortuni che comportano assenza dal lavoro
superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r); tale adempimento diventerà operativo soltanto a seguito della costituzione
del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni) e la
definizione delle relative modalità di funzionamento. Si rimane quindi in attesa
dell'emanazione di uno specifico decreto interministeriale, al momento in
avanzata fase di elaborazione.
Continua intanto l'iter legislativo per la modifica del D.Lgs.81/08; a seguito
del parere negativo della Conferenza Stato Regione, l'Ufficio
legislativo ha rielaborato lo schema del decreto corettivo tenendo conto delle
proposte formulate.
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(16.05.09) |
Approvate le procedure per l'accertamento di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento 18 settembre 2008 con il quale la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha fissato le
«Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per
la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». Il provvedimento
individua le mansioni per le quali è obbligatoria l’esecuzione delle
visite antidroga (fra queste il trasporto merci e la guida di macchine
di movimentazione terra) e fissa le modalità per lo svolgimento degli
accertamenti. |
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Conferenza Stato-Regioni - Provvedimento 18 settembre 2008 |
Istituito il LIBRO UNICO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro con
decreto 9 luglio 2008, ha
istituito il libro unico del lavoro che, a partire dal 18 agosto 2008,
sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori. Il
provvedimento definisce anche le modalità di tenuta e di conservazione del libro
unico, mentre con circolare 21 agosto 2008, n.20, lo stesso
Ministero ha fornito alcuni chiarimenti sulla materia. Per l’attuazione del
provvedimento è previsto un regime transitorio che durerà fino al periodo di
paga relativo al mese di dicembre 2008 incluso.
Decreto del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali 9 luglio 2008 |
Pubblicato in Gazzetta il D.Lgs.81/2008 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA.
Nella G.U.R.I. n.101 del 30.04.08 (Suppl. Ordinario n.108/L) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”. Il decreto riordina e coordina le principali norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Benché
il Decreto Legislativo 81/2008 non costituisca un “Testo unico” (che avrebbe
richiesto tempi più lunghi per l’approvazione) è stato comunque raggiunto lo
scopo di dare corpo, in un’unica norma, ai principali provvedimenti in materia di
sicurezza attualmente vigenti (D.P.R.303/56, D.P.R.547/55, D.P.R.164/56,
D.Lgs.626/94, D.Lgs.493/96, D.Lgs.494/96) i quali vengono di conseguenza
abrogati.
Le principali novità introdotte dal decreto riguardano: il campo di
applicazione delle norme, la definizione dell’oggetto e delle modalità di
valutazione del rischio; l’apparato sanzionatorio, le modalità di consultazione
e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali; l’obbligo del datore di lavoro alla
formazione, informazione e addestramento del lavoratore
Il decreto entrerà in vigore il 15
maggio 2008, con alcune eccezioni:
- le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 riguardanti
la redazione del documento di valutazione dei rischi (in vigore dal 01 gennaio
2009)
- le disposizioni sui rischi da campi elettromagnetici di cui al titolo VIII,
capo IV (in vigore dal 30 aprile 2012) - le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII sui Rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (in vigore il 26 aprile 2010). |
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(03-05-08) |
In vigore il nuovo "Regolamento per l'installazione degli impianti". Abrogata la Legge 46/90 e il D.P.R. 447/91.
Il 27 marzo 2008 é entrato in vigore il
D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento [...] recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici." e da tale data risultano abrogati il regolamento di cui al
D.P.R. n.447/1991, gli articoli dal 107 al 121 del testo unico di cui al D.P.R. n 380/2001 (Capo V contenente le Norme per la sicurezza degli impianti), e la Legge 5 marzo 1990, n.46, (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui
sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso
regolamento). Il decreto si applica a
tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi e delle relative
pertinenze.
All’articolo 5 del regolamento viene precisato che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti precedentemente indicati, con esclusione degli impianti indicati alla precedente lettera f), deve essere sempre redatto un progetto ad opera di un professionista iscritto agli albi professionali. Nei casi più semplici, individuati dall’art.5, il progetto può essere redatto anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice secondo le modalità di cui all’art.7 c.2. Cambia anche il modello da utilizzare per il rilascio della dichiarazione di conformità, riportato negli allegati al Decreto. |
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Nuove disposizioni sull'orario di lavoro degli autotrasportatori
Con il Decreto Lgs. n.234 del 19
novembre 2007 sono state emanate nuove disposizioni le nuove disposizioni che
regolamentano l'orario di lavoro degli autotrasportatori. Le nuove norme si
applicano con decorrenza immediata i lavoratori dipendenti di imprese
comunitarie, mentre per i lavoratori autonomi l’entrata in vigore è fissata al
23 marzo 2009. Il decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva europea
n.2002/15/CE del Consiglio, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale, i profili di disciplina del rapporto di lavoro
connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la
sicurezza delle persone, la sicurezza stradale.
In breve, il decreto
prescrive che la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48
ore, mentre la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60
ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non
supera il limite di 48 ore settimanali.
Gli autotrasportatori non
possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo
intermedio che, deve essere non inferiore a 30 minuti (se l'orario di lavoro è
compreso tra le 6 e le 9 ore); se invece il lavoro supera le 9 ore i riposi
devono avere una durata di almeno 45 minuti. I riposi intermedi, precisa il
decreto, possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti
ciascuno. In caso di lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve
superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.
Nel caso di prestazioni
lavorative svolte per conto di più datori di lavoro, la durata è calcolata come
somma di tutte le ore di lavoro effettuate. In tal caso ogni datore di lavoro é
obbligato a chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di
lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire
tali informazioni per iscritto.
DECRETO LEGISLATIVO del 19 novembre 2007 n. 234 |
Dal 13 febbraio 2008, i registri di
carico e scarico delle imprese che trasportano e producono rifiuti dovranno
essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente
competente (art. 190 c.6 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'art. 2 c.24-bis
del D.Lgs. 4/2008). I registri già in uso e regolarmente vidimati in precedenza
dall'Agenzia delle Entrate, potranno continuare ad essere utilizzati. I
registri già in uso ma non vidimati non potranno essere più utilizzati: in
questo caso, occorrerà presentare alla Camera di Commercio nuovi registri da
numerare e vidimare. Per la numerazione e vidimazione di ogni registro dovrà
essere corrisposto il diritto di segreteria di euro 30,00 indipendentemente dal
numero di pagine. Rimangono esclusi dall'obbligo di tenuta dei registri di carico
e scarico i produttori iniziali con un numero di dipendenti non superiore a 10
(limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi) e le imprese di cui
all'art. 212 comma 8 che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi. |
Igiene degli alimenti, in vigore nuove sanzioni
Dal 24 novembre 2007, a seguito della
pubblicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.193 recante i
provvedimenti per l’ “Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore”, sono in vigore nuove sanzioni per le aziende
che non rispettano le norme in materia di sicurezza alimentare.
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